Art. 4

Codice di eco-innovazione

In vigore dal 6 ago 2020
Codice di eco-innovazione 1.   Alla tecnologia innovativa approvata dalla presente decisione è attribuito il codice di eco-innovazione n. 32. 2.   I risparmi di CO2 certificati registrati in riferimento a tale codice di eco-innovazione possono essere presi in considerazione per il calcolo delle emissioni specifiche medie di un costruttore a partire dall’anno civile 2021.
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