Art. 4

Cellula di progetto

In vigore dal 30 lug 2020
La decisione (PESC) 2019/2110 è così modificata: 1) all’articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all’EUAM RCA nel periodo dal 9 dicembre 2019 all’8 agosto 2022 è pari a 30 352 481,10 EUR. L’importo di riferimento finanziario per eventuali periodi successivi è deciso dal Consiglio.». 2) è aggiunto l’articolo seguente: «Articolo 13 bis Cellula di progetto 1.   L’EUAM RCA dispone di una cellula di progetto per individuare e attuare i progetti. Ove opportuno, l’EUAM RCA agevola progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi all’EUAM RCA e a sostegno dei suoi obiettivi, e fornisce consulenza in merito. 2.   Fatto salvo il paragrafo 3, l’EUAM RCA è autorizzata a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l’attuazione di progetti individuati che completino in modo coerente le altre azioni dell’EUAM RCA, se il progetto è: a) previsto nella scheda finanziaria della presente decisione; o b) integrato nel corso del mandato mediante una modifica della scheda finanziaria su richiesta del capomissione. L’EUAM RCA conclude un accordo con gli Stati contribuenti, riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni dell’EUAM RCA nell’utilizzo dei fondi messi a sua disposizione da tali Stati. Né l’Unione né l’AR sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni dell’EUAM RCA nell’utilizzo dei fondi messi a disposizione da tali Stati. 3.   I contributi finanziari alla cellula di progetto da parte di Stati terzi sono soggetti ad accettazione da parte del CPS.».
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Cellula di progetto (Art. 4 Decisione (UE) 2020/1131) — Testo vigente | Portale Normativo