Art. 1
Modifiche alla decisione (UE) 2020/440 (BCE/2020/17)
In vigore dal 28 lug 2020
Modifiche alla decisione (UE) 2020/440 (BCE/2020/17)
La decisione (UE) 2020/440 (BCE/2020/17) è modificata come segue:
1.
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
«1. L’Eurosistema istituisce il programma temporaneo di acquisto per l’emergenza pandemica (“PEPP”) quale programma di acquisto distinto. La dotazione complessiva del PEPP è di 1.350 miliardi di euro. Il capitale rimborsato sui titoli in scadenza acquistati nel quadro del PEPP sarà reinvestito acquistando titoli di debito negoziabili idonei almeno sino alla fine del 2022. In ogni caso, la futura graduale riduzione del portafoglio del PEPP è gestita in modo tale da evitare interferenze con l’adeguato orientamento di politica monetaria.»;
2.
all’articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:
«3. Il Consiglio direttivo delega al Comitato esecutivo il potere di stabilire il ritmo appropriato e la composizione degli acquisti mensili del programma PEPP nell’ambito della totale dotazione complessiva di 1.350 miliardi di euro. In particolare, la ripartizione degli acquisti può essere adeguata nell’ambito del PEPP per consentire fluttuazioni nella distribuzione dei flussi di acquisto nel tempo, fra le varie classi di attività e i vari paesi.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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