Art. 1

In vigore dal 9 lug 2020
Nella regola VII, paragrafo 2, che figura nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2018/1696, dopo il secondo comma è inserito il comma seguente: «In deroga al secondo comma del presente paragrafo e al secondo comma della regola VI, paragrafo 2, regole di funzionamento, qualora sia sufficientemente dimostrato che è oggettivamente impossibile per uno Stato membro, tenuto conto delle circostanze eccezionali in cui si trova, individuare un terzo candidato ammissibile entro un termine ragionevole nonostante abbia profuso tutto l’impegno necessario a tal fine, il comitato di selezione può presentare al Consiglio il suo parere motivato su due soli candidati ammissibili, previa consultazione dello Stato membro interessato e fornendo motivazioni sufficienti.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2020:1008:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo