Art. 2

In vigore dal 7 lug 2020
Per un periodo transitorio che termina il 10 novembre 2020, gli Stati membri continuano ad autorizzare l’introduzione nell’Unione di partite di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati, accompagnate da un certificato rilasciato conformemente al modello di cui all’allegato III della decisione 2007/777/CE, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate dalla presente decisione, purché il certificato sia stato rilasciato entro il 10 ottobre 2020.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2020:981:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Decisione (UE) 2020/981 — Testo vigente | Portale Normativo