Art. 9
Processi e sistemi informatizzati
In vigore dal 6 lug 2020
Processi e sistemi informatizzati
Salvo diversamente disposto dalla Commissione, le direzioni generali e i servizi assimilati tengono e gestiscono i propri atti per mezzo di processi informatizzati e di sistemi e strutture informatici dotati di interfacce che consentono la conservazione degli atti, l’accesso ad essi e il loro recupero.
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