Art. 22

Modalità di applicazione

In vigore dal 6 lug 2020
Modalità di applicazione Il segretario generale elabora le modalità di applicazione in coordinamento con le direzioni generali e i servizi assimilati e ne garantisce l’attuazione. Le modalità di applicazione sono regolarmente aggiornate tenendo conto in particolare: a) dell’evoluzione della gestione degli atti e degli archivi e dei risultati della ricerca universitaria e scientifica, compreso l’emergere di norme rilevanti; b) degli sviluppi in materia di tecnologie dell’informazione e della comunicazione; c) delle norme applicabili relative al valore probatorio degli atti elettronici; d) degli obblighi della Commissione in materia di trasparenza, accesso del pubblico ai documenti e accessibilità al pubblico degli archivi; e) di ogni nuovo obbligo che potrebbe vincolare la Commissione; f) dell’armonizzazione nella presentazione degli atti elaborati dalla Commissione e dai suoi servizi.
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Modalità di applicazione (Art. 22 Decisione (UE) 2021/2121) — Testo vigente | Portale Normativo