Art. 22
Modalità di applicazione
In vigore dal 6 lug 2020
Modalità di applicazione
Il segretario generale elabora le modalità di applicazione in coordinamento con le direzioni generali e i servizi assimilati e ne garantisce l’attuazione.
Le modalità di applicazione sono regolarmente aggiornate tenendo conto in particolare:
a)
dell’evoluzione della gestione degli atti e degli archivi e dei risultati della ricerca universitaria e scientifica, compreso l’emergere di norme rilevanti;
b)
degli sviluppi in materia di tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
c)
delle norme applicabili relative al valore probatorio degli atti elettronici;
d)
degli obblighi della Commissione in materia di trasparenza, accesso del pubblico ai documenti e accessibilità al pubblico degli archivi;
e)
di ogni nuovo obbligo che potrebbe vincolare la Commissione;
f)
dell’armonizzazione nella presentazione degli atti elaborati dalla Commissione e dai suoi servizi.
Storico versioni
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