Art. 1

In vigore dal 30 giu 2020
Nell’allegato, punto A, della decisione 2007/453/CE, l’elenco «Paesi terzi» è così modificato: 1) dopo la voce relativa al Perù e prima di quella relativa a Singapore, è inserita la voce seguente: «— Serbia (*)»; 2) alla fine dell’elenco è aggiunta la seguente nota: «(*) Come indicato all’articolo 135 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (GU L 278 del 18.10.2013, pag. 16).».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2020:919:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Decisione (UE) 2020/919 — Testo vigente | Portale Normativo