Art. 1
In vigore dal 30 giu 2020
Nell’allegato, punto A, della decisione 2007/453/CE, l’elenco «Paesi terzi» è così modificato:
1)
dopo la voce relativa al Perù e prima di quella relativa a Singapore, è inserita la voce seguente:
«—
Serbia (*)»;
2)
alla fine dell’elenco è aggiunta la seguente nota:
«(*)
Come indicato all’articolo 135 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (GU L 278 del 18.10.2013, pag. 16).».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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