Art. 2
In vigore dal 26 giu 2020
Qualora sulla posizione di cui all’ possano avere ripercussioni nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima o durante la 111a sessione del Consiglio dei membri, l’Unione chiede che l’adozione delle decisioni di modifica delle norme commerciali applicabili agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva da parte del Consiglio dei membri sia rimandata finché non sia stata definita la posizione dell’Unione sulla base delle nuove informazioni.
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