Art. 3
In vigore dal 26 giu 2020
La posizione da adottare a nome dell’Unione in merito alle decisioni del comitato misto di cui all’articolo 27, paragrafo 6, lettera a), dell’accordo concernenti l’inclusione della legislazione dell’Unione nell’allegato IV dell’accordo, fatti salvi gli adeguamenti tecnici eventualmente necessari, è espressa dalla Commissione, previa consultazione del Consiglio o dei suoi organi preparatori, secondo quanto deciso dal Consiglio.
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