Art. 1

In vigore dal 25 giu 2020
1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione nell’ambito dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) riguardo alla notifica all’ICAO in merito alla partecipazione volontaria degli Stati membri al regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA) a decorrere dal gennaio 2021, è la seguente: entro il 30 giugno 2020 ciascuno Stato membro che è membro dell’ICAO notifica all’ICAO il testo seguente: «A norma del punto 3.1.3 del capitolo 3 della parte II e dell’appendice 1 dell’Allegato 16, Volume IV, della convenzione di Chicago sull’aviazione civile internazionale: regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA), [Stato membro] notifica all’ICAO la propria partecipazione volontaria al CORSIA a decorrere dal 1o gennaio 2021.». 2.   La posizione da adottare a nome dell’Unione nell’ambito dell’ICAO riguardo alla notifica all’ICAO in merito all’opzione scelta per il calcolo degli obblighi di compensazione degli operatori aerei nel periodo 2021-2023, è la seguente: entro il 30 giugno 2020 ciascuno Stato membro che è membro dell’ICAO notifica all’ICAO il testo seguente: «A norma del punto 3.2.1 del capitolo 3 della parte II e dell’appendice 1 dell’Allegato 16, Volume IV, della convenzione di Chicago sull’aviazione civile internazionale: regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA), [Stato membro] notifica all’ICAO che ai fini del calcolo degli obblighi di compensazione per gli operatori aerei durante il periodo 2021-2023 l’opzione scelta corrisponde a OE = emissioni di CO2 dell’operatore del velivolo oggetto del punto 3.1 nell’anno considerato y.». 3.   Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono accompagnate dal testo seguente: «La presente notifica non pregiudica le differenze, ai sensi dell’articolo 38 della convenzione di Chicago, con le disposizioni dell’Allegato 16, Volume IV, della convenzione di Chicago.».
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Art. 1 Decisione (UE) 2020/954 — Testo vigente | Portale Normativo