Art. 1

In vigore dal 23 giu 2020
1.   Per la classificazione delle carcasse di suino a norma dell’allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è autorizzato in Lituania l’impiego dei seguenti metodi: a) l’apparecchio denominato «Fat-O-Meat’er S70 (FOM S70)» e i relativi metodi di stima, i cui dettagli sono riportati nella parte I dell’allegato; b) l’apparecchio denominato «Fat-O-Meat’er II (FOM II)» e i relativi metodi di stima, i cui dettagli sono riportati nella parte II dell’allegato; c) il «metodo manuale (ZP)» con calibro e i relativi metodi di stima, i cui dettagli sono riportati nella parte III dell’allegato. 2.   Il metodo manuale (ZP) con calibro di cui al paragrafo 1, lettera c), è autorizzato unicamente per i macelli: a) in cui il numero di suini macellati a settimana, calcolato come media annua, non sia superiore a 500; b) o, solo nel caso in cui non si riescano ad applicare i metodi di classificazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), in cui il numero di suini macellati a settimana, calcolato come media annua, non sia superiore a 500.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2020:871:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo