Art. 1

In vigore dal 18 giu 2020
L’Italia è autorizzata a negoziare e concludere un accordo con la Svizzera che autorizzi operazioni di cabotaggio nelle regioni frontaliere dell’Italia e della Svizzera nell’ambito della fornitura di servizi di trasporto su strada di passeggeri a mezzo autobus tra i due paesi, purché non vi sia alcuna discriminazione fra i vettori stabiliti nell’Unione, né distorsione della concorrenza. Le regioni del Piemonte e della Lombardia e le regioni autonome della Valle d’Aosta e del Trentino‐Alto Adige sono considerate regioni frontaliere dell’Italia ai sensi del primo comma.
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