Art. 1

In vigore dal 18 giu 2020
La Germania è autorizzata a modificare il suo accordo bilaterale con la Svizzera sul trasporto su strada del 17 dicembre 1953 (accordo Svizzera-Germania) al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nelle regioni frontaliere della Germania e della Svizzera nell’ambito della fornitura di servizi di trasporto su strada di passeggeri a mezzo autobus tra i due paesi, purché non vi sia alcuna discriminazione fra i vettori stabiliti nell’Unione, né distorsione della concorrenza. I distretti governativi di Friburgo e Tubinga nel Baden‐Württemberg e il distretto governativo della Svevia in Baviera sono considerati regioni frontaliere della Germania ai sensi del primo comma.
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Art. 1 Decisione (UE) 2020/853 — Testo vigente | Portale Normativo