Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 17 giu 2020
La decisione di esecuzione (UE) 2020/47 è così modificata:
1)
gli sono sostituiti dai seguenti:
«
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente decisione definisce a livello di Unione le zone di protezione e sorveglianza da istituire in conformità all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE a cura degli Stati membri elencati nell’allegato I della presente decisione («gli Stati membri interessati») in seguito alla comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, nonché la durata delle misure da applicarsi in conformità all’articolo 29, paragrafo 1, e dell’articolo 31 della direttiva 2005/94/CE.
2. La presente decisione stabilisce alcune misure di protezione da attuare in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità negli Stati membri o nelle aree di cui all’allegato II, per quanto riguarda:
a)
la movimentazione di pollame e pulcini di un giorno all’interno di tali Stati membri o di loro aree;
b)
la spedizione di partite di pollame e pulcini di un giorno dalle aziende situate in tali Stati membri o in loro aree.
La durata di tali misure di protezione è stabilita in funzione della durata delle zone di protezione e sorveglianza per tali aree, elencate nell’allegato I.
Aree da elencare nella parte A dell’allegato I e durata delle misure da applicarsi in tali aree
Gli Stati membri interessati garantiscono che:
a)
le zone di protezione istituite dalle loro autorità competenti in conformità all’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/94/CE comprendano almeno le aree elencate come zone di protezione nell’allegato I, parte A, della presente decisione;
b)
le misure da applicarsi nelle zone di protezione, come stabilito all’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per le zone di protezione indicate nell’allegato I, parte A, della presente decisione.
Articolo 3
Aree da elencare nella parte B dell’allegato I e durata delle misure da applicarsi in tali aree
Gli Stati membri interessati garantiscono che:
a)
le zone di sorveglianza istituite dalle loro autorità competenti in conformità all’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2005/94/CE comprendano almeno le aree elencate come zone di sorveglianza nell’allegato I, parte B, della presente decisione;
b)
le misure da applicarsi nelle zone di sorveglianza, come stabilito all’articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per le zone di sorveglianza indicate nell’allegato I, parte B, della presente decisione.
Articolo 3 bis
Misure di protezione da applicarsi nelle aree di cui all’allegato II
1. Gli Stati membri elencati nell’allegato II vietano:
a)
la movimentazione di pollame e pulcini di un giorno dalle aziende situate nelle aree di cui all’allegato II verso altre aziende situate in tali aree;
b)
la spedizione di partite di pollame e pulcini di un giorno dalle aziende situate nelle aree di cui all’allegato II;
c)
la movimentazione di pollame e pulcini di un giorno da aziende situate in aree del medesimo Stato membro non elencate nell’allegato II o da aziende situate in altri Stati membri o in paesi terzi verso aziende situate nelle aree di cui all’allegato II.
2. In seguito all’esito favorevole di una valutazione del rischio e a condizione che siano applicate adeguate misure di attenuazione dei rischi e di biosicurezza per impedire l’introduzione e la diffusione del virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità, anche nell’azienda di destinazione, gli Stati membri di cui all’allegato II possono, in deroga ai divieti di cui al paragrafo 1, autorizzare:
a)
la movimentazione di pollame e pulcini di un giorno provenienti da aziende situate in aree del medesimo Stato membro non elencate nell’allegato II o da altri Stati membri o da paesi terzi verso aziende situate nelle zone di sorveglianza istituite nell’allegato I per le aree di cui all’allegato II;
b)
la movimentazione di pollame originario di un’azienda situata nella zona di sorveglianza istituita nell’allegato I per le aree di cui all’allegato II verso un’azienda situata all’interno della stessa zona di sorveglianza in cui non vi sia altro pollame, a condizione che:
i)
il veterinario ufficiale abbia eseguito un esame clinico del pollame nell’azienda di origine il giorno della spedizione;
ii)
il pollame sia stato sottoposto nell’azienda di origine a esami di laboratorio con esito negativo, conformemente al manuale diagnostico, entro le 48 ore precedenti la data della spedizione;
iii)
successivamente all’arrivo del pollame l’azienda di destinazione sia sottoposta a sorveglianza ufficiale;
c)
la spedizione di partite di pollame destinato alla macellazione immediata da aziende situate nelle aree di cui all’allegato II a un macello designato all’interno delle pertinenti zone di protezione o sorveglianza o, se in tali zone non esiste un macello appropriato o se la capacità di macellazione è limitata, all’esterno delle zone di protezione e sorveglianza, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettere da a) a h), della direttiva 2005/94/CE e alla lettera b), punti i) e ii), del presente articolo;
d)
la spedizione di partite di pulcini di un giorno dalle zone di protezione e sorveglianza istituite per le aree di cui all’allegato II a un’azienda situata nello stesso Stato membro all’esterno delle aree di cui all’allegato II, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 24 e all’articolo 30, lettera c), punto iii), della direttiva 2005/94/CE.
3. Il pollame e i pulcini di un giorno di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), sono trasportati unicamente in veicoli, gabbie, contenitori o scatole, a seconda dei casi, puliti e disinfettati sotto controllo ufficiale e conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale.»;
2)
l’allegato è sostituito dal testo di cui all’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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