Art. 1

In vigore dal 12 giu 2020
La posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato direttivo regionale istituito dal trattato che istituisce la Comunità dei trasporti per quanto riguarda le norme in materia di viaggi per il personale della Comunità dei trasporti, le norme in materia di rimborso delle spese sostenute da persone esterne al segretariato permanente della Comunità dei trasporti invitate a partecipare a riunioni in qualità di esperti e le regole finanziarie e le procedure di audit applicabili alla Comunità dei trasporti, è basata sui corrispodenti progetti di decisione del comitato direttivo regionale (3). Modifiche minori di tali progetti di decisione possono essere concordate dai rappresentanti dell’Unione europea in sede di comitato direttivo regionale senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
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