Art. 1

In vigore dal 12 giu 2020
Nell’allegato I della decisione 2012/757/UE, al punto 4.7.2.2.1 è aggiunto il capoverso seguente: «Fatto salvo il punto 4.7.2.2.3 relativo a ulteriori visite mediche e/o valutazioni psicologiche, qualora una visita medica periodica avesse dovuto essere effettuata tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020, il periodo entro il quale deve essere effettuata è prorogato di sei mesi. La proroga non si applica nel caso in cui il medico abbia stabilito accertamenti più ravvicinati, a meno che lo Stato membro non decida altrimenti. L’impresa ferroviaria e il gestore dell’infrastruttura devono predisporre apposite procedure per controllare il rischio che il personale svolga le proprie mansioni in uno stato di inabilità al lavoro.».
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