Art. 1

In vigore dal 10 giu 2020
La posizione da adottare a nome dell’Unione nel comitato misto istituito dall’accordo di recesso sulla modifica dell’accordo di recesso a norma del suo articolo 164, paragrafo 5, lettera d), è di modificare l’accordo di recesso come segue: 1) All’articolo 135, nel titolo, i termini «per gli esercizi 2019 e 2020» sono sostituiti dai termini «per l’esercizio 2020» e nel paragrafo 1, i termini «gli esercizi 2019 e» sono sostituiti dal termine «l’esercizio» e il termine «esercizi» è sostituito dal termine «esercizio»; 2) all’articolo 137, nel titolo e nel paragrafo 1, primo comma, i termini «2019 e» sono soppressi; 3) l’articolo 143, paragrafo 1, è così modificato: a) al secondo comma, i termini «31 luglio 2019» sono sostituiti dai termini «31 luglio 2020»; b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Nei conti consolidati dell’Unione per l’esercizio 2020, i pagamenti effettuati dagli accantonamenti di cui al secondo comma, lettera b), a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo fino al 31 dicembre 2020, sono comunicati per le stesse operazioni finanziarie di cui al presente paragrafo purché siano decisi alla data di entrata in vigore del presente accordo o successivamente.»; 4) all’articolo 144, paragrafo 1, secondo comma, i termini «31 luglio 2019» sono sostituiti dai termini «31 luglio 2020»; 5) all’articolo 145 è aggiunto il comma seguente: «Per quanto riguarda i progetti finanziati dal Fondo di ricerca carbone e acciaio istituito dal protocollo n. 37 del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nell’ambito di convenzioni di sovvenzione firmate prima della fine del periodo di transizione, il diritto dell’Unione applicabile continua ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione fino alla chiusura dei progetti. Il diritto dell’Unione applicabile comprende in particolare le disposizioni seguenti, e relative modifiche, a prescindere dalla data di adozione, entrata in vigore o applicazione delle modifiche: a) decisioni 2003/76/CE (3), 2003/77/CE (4) e 2008/376/CE del Consiglio (5); b) gli atti di cui all’articolo 138, paragrafo 2, lettere a), c), d) e e).»; 6) l’articolo 150 è così modificato: a) il paragrafo 4 è così modificato: i) alla quarta frase, i termini «15 dicembre» sono sostituiti dai termini «15 ottobre» e il termine «2019» è sostituito dal termine «2020»; ii) alla quinta frase, i termini «15 dicembre 2030» sono sostituiti dai termini «15 ottobre 2031»; b) il paragrafo 8 è così modificato: i) al primo comma, «2019» è sostituito da «2020»; ii) al secondo comma, prima frase, «2020» è sostituito da «2021»; 7) nell’allegato 2 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord sono inserite le note seguenti: a) alla sezione «4. Aspetti generali del commercio», dopo il trattino del «Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio»: «Fermo restando che nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord si applicano le preferenze tariffarie per i paesi ammissibili al sistema di preferenze generalizzate dell’Unione: — i riferimenti a “Stato membro” nell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), punto ii), e nel capo VI [Disposizioni di salvaguardia e sorveglianza] del regolamento (UE) n. 978/2012 non s’intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord; — i riferimenti a “mercato dell’Unione” nell’, lettera k), e nel capo VI [Disposizioni di salvaguardia e sorveglianza] del regolamento (UE) n. 978/2012 non s’intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord; e — i riferimenti ai “produttori dell’Unione” e alla “industria dell’Unione” nel regolamento (UE) n. 978/2012 non s’intendono fatti ai produttori o all’industria del Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.»; b) alla sezione «5. Strumenti di difesa commerciale», sotto il titolo: «Fermo restando che nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord si applicano le misure di difesa commerciale dell’Unione, i riferimenti agli “Stati membri” o alla “Unione” nel regolamento (UE) 2016/1036, nel regolamento (UE) 2016/1037, nel regolamento (UE) 2015/478 e nel regolamento (UE) 2015/755 non s’intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. Inoltre gli importatori che hanno pagato dazi antidumping o compensativi dell’Unione all’importazione di merci sdoganate nell’Irlanda del Nord possono soltanto chiedere la restituzione di detti dazi rispettivamente in forza dell’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/1036 o dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037.»; c) alla sezione «6. Regolamenti relativi alle misure di salvaguardia bilaterali», sotto il titolo: «Fermo restando che nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord si applicano le misure di salvaguardia bilaterali dell’Unione, i riferimenti agli “Stati membri” o alla “Unione” nei regolamenti elencati di seguito non s’intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.»; 8) nell’allegato 2 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord sono inseriti gli atti seguenti: — alla sezione «6. Regolamenti relativi alle misure di salvaguardia bilaterali»: Regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 febbraio 2019, recante attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l’Unione europea e paesi terzi (6); — alla sezione «23. Sostanze chimiche e ambiti collegati»: Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l’Unione e i paesi terzi (7); — alla sezione «25. Rifiuti»: Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (8); — alla sezione «29. Alimenti — aspetti generali»: Direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (9); — alla sezione «42. Materiale riproduttivo vegetale»: Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (10); Direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali (11); e Direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (12); — alla sezione «47. Altro»: Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all’introduzione e all’importazione di beni culturali (13); 9) nell’allegato I, parte I, dell’accordo di recesso sono aggiunti gli atti seguenti: — alla sezione «Scambio elettronico di dati (serie E)»: decisione n. E7 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 27 giugno 2019 riguardante le modalità pratiche per la cooperazione e lo scambio di dati fino alla piena attuazione dello scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI) negli Stati membri (14); — alla sezione «Prestazioni familiari (serie F)»: decisione F3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 19 dicembre 2018 concernente l’interpretazione dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 sul metodo di calcolo dell’integrazione differenziale (15).
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