Art. 2

In vigore dal 9 giu 2020
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a notificare al governo della Repubblica dell’India, a nome dell’Unione, che l’Unione ha completato le sue procedure interne necessarie per il rinnovo dell’accordo a norma dell’articolo 11, lettera a), dello stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2020:789:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo