Art. 2
In vigore dal 9 giu 2020
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a notificare al governo della Repubblica dell’India, a nome dell’Unione, che l’Unione ha completato le sue procedure interne necessarie per il rinnovo dell’accordo a norma dell’articolo 11, lettera a), dello stesso.
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