Art. 2
In vigore dal 8 giu 2020
Se il Consiglio dell’ICAO non rinvia la data di applicazione dell’emendamento 77B dell’annesso 3, dell’emendamento 13B dell’annesso 14, dell’emendamento 40C dell’annesso 6 e dell’emendamento 39B dell’annesso 15 della convenzione di Chicago e la Commissione modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/469 e (UE) 2019/1387 e il regolamento delegato C(2020)710 final (4) per ritardarne di sei mesi l’applicazione, in conformità dell’articolo 38 di detta convenzione deve essere notificata all’ICAO una differenza corrispondente di sei mesi rispetto alla data di applicazione dell’emendamento 77B dell’annesso 3, dell’emendamento 13B dell’annesso 14, dell’emendamento 40C dell’annesso 6 e dell’emendamento 39B dell’annesso 15 della convenzione di Chicago.
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