Art. 1
Tecnologia innovativa
In vigore dal 29 mag 2020
Tecnologia innovativa
La funzione di generatore efficiente utilizzata in un generatore-starter a 12 V, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/785, è approvata come tecnologia innovativa ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631, tenendo conto del fatto che è solo parzialmente coperta dalla procedura di prova standard di cui al regolamento (CE) n. 692/2008 e alle seguenti condizioni:
a)
la tecnologia innovativa è installata in veicoli commerciali leggeri (N1) con motori a combustione interna alimentati a benzina, diesel, gas di petrolio liquefatto (GPL), gas naturale compresso (GNC) o E85, o in veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna (HEV NOVC) della categoria M1 o N1 che sono conformi all’allegato 8, paragrafo 5.3.2, punto 3, del regolamento n. 101 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite;
b)
l’efficienza della funzione di generatore, determinata secondo il metodo di cui all’allegato, è almeno:
i)
73,8 % per i veicoli a benzina, o a E85, senza turbocompressore;
ii)
73,4 % per i veicoli a benzina, o a E85, con turbocompressore;
iii)
74,2 % per i veicoli diesel;
iv)
74,6 % per i veicoli a GPL senza turbocompressore;
v)
74,1 % per i veicoli a GPL con turbocompressore;
vi)
76,3 % per i veicoli a GNC senza turbocompressore;
vii)
75,7 % per i veicoli a GNC con turbocompressore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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