Art. 2

In vigore dal 19 mag 2020
1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 102a sessione è approvare l’adozione delle modifiche: a) delle parti A-1, B, B-1 e da B-2 a B-4 del capitolo II-1 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, di cui all’allegato 1 del documento MSC 102/3 dell’IMO; b) delle parti A-1 e B-1 del codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità, di cui all’allegato 2 del documento MSC 102/3 dell’IMO; c) della risoluzione A.658(16) sull’uso e l’installazione di materiali catarifrangenti sui dispositivi di salvataggio. 2.   La posizione di cui al paragrafo 1 riguarda le suddette modifiche nella misura in cui esse rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione e possono incidere sulle norme comuni dell’Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2020:721:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Decisione (UE) 2020/721 — Testo vigente | Portale Normativo