Art. 1

In vigore dal 18 mag 2020
La posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto CETA per quanto riguarda l’adozione di una decisione relativa alla procedura per l’adozione di interpretazioni conformemente all’articolo 8.31, paragrafo 3, e all’articolo 8.44, paragrafo 3, lettera a), dell’accordo, come un allegato del suo regolamento interno, si basa sul progetto di decisione del comitato misto CETA (4).
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