Art. 1
Modifica della decisione di esecuzione 2013/801/UE
In vigore dal 18 mag 2020
Modifica della decisione di esecuzione 2013/801/UE
L’articolo 3, paragrafo 1, della decisione di esecuzione 2013/801/UE è sostituito dal seguente:
«1. L’Agenzia è responsabile dell’esecuzione di alcune parti dei seguenti programmi dell’Unione:
a)
Meccanismo per collegare l’Europa;
b)
Parte III - Sfide per la società, del programma specifico Orizzonte 2020;
c)
il fondo per l’innovazione istituito a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2020:669:oj#art-1