Art. 1

In vigore dal 8 mag 2020
La decisione 2008/477/CE è così modificata: 1) all’, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Gli Stati membri designano e mettono a disposizione, su base non esclusiva, la banda di frequenze 2 500-2 690 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche conformemente ai parametri stabiliti nell’allegato della presente decisione. 2.   Gli Stati membri che attuano la modalità duplex a divisione di tempo (time division duplex) o l’uso solo downlink al di fuori della sottobanda 2 570-2 620 MHz alla data in cui la presente decisione prende effetto possono chiedere un periodo di transizione per l’attuazione della presente decisione, a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, della decisione n. 676/2002/CE.»; 2) l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione; 3) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito all’attuazione della presente decisione entro il 30 aprile 2021.»
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