Art. 1

In vigore dal 6 mag 2020
La decisione 2012/688/UE è così modificata: 1) all’, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Gli Stati membri designano e mettono a disposizione, su base non esclusiva, la banda terrestre 2 GHz accoppiata per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica, nel rispetto dei parametri stabiliti nell’allegato della presente decisione. 2.   Fino al 1o gennaio 2026 gli Stati membri non sono tenuti ad applicare i parametri generali di cui alla sezione B dell’allegato per quanto riguarda i diritti d’uso delle reti di comunicazioni elettroniche terrestri dello spettro nella banda di frequenze terrestre 2 GHz accoppiata esistenti alla data di entrata in vigore della presente decisione, nella misura in cui l’esercizio di tali diritti non impedisce l’uso di tale banda in base all’allegato, fatta salva la domanda del mercato.»; 2) all’articolo 3 è aggiunto il comma seguente: «Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito all’attuazione della presente decisione entro il 30 aprile 2021.»; 3) l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
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