Art. 1
Modifiche
In vigore dal 30 apr 2020
Modifiche
La decisione (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) è modificata come segue:
1.
L’ è modificato come segue:
a)
le seguenti definizioni sono così sostituite:
«1)
per «livello di riferimento dei prestiti netti» s’intende l'importo dei prestiti netti idonei che un partecipante deve superare nel secondo periodo di riferimento e, facoltativamente, nel periodo di riferimento speciale per ottenere un tasso d'interesse sul finanziamento erogato al partecipante inferiore a quello applicato inizialmente, calcolato in conformità ai principi e alle disposizioni di dettaglio di cui all'articolo 4 e all'allegato I»;
«12)
per «aggiustamento incentivante del tasso di interesse» (interest rate incentive adjustment) si intende l’eventuale riduzione del tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito nell’ambito della OMRLT-III espressa in una frazione della differenza tra il tasso di interesse massimo possibile pertinente e il tasso di interesse minimo possibile pertinente calcolato in conformità alle disposizioni dettagliate di cui all'allegato I»;
b)
sono aggiunte le seguenti definizioni:
«23)
per «resto della durata della rispettiva OMRLT-III» si intende il periodo compreso tra la data di regolamento della rispettiva OMRLT-III e il 23 giugno 2020 e il periodo compreso tra il 24 giugno 2021 e la data di scadenza o la data di rimborso anticipato, secondo il caso, e quindi escluso il periodo di tasso di interesse speciale;
24)
per «periodo di tasso di interesse speciale» si intende il periodo dal 24 giugno 2020 al 23 giugno 2021;
25)
per «periodo di riferimento speciale» si intende il periodo dal 1o marzo 2020 al 31 marzo 2021.».
2.
l’articolo 5 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 5
Interessi
1. Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito di ciascuna OMRLT-III dai partecipanti, i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale sono pari o superiori al livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3 bis:
a)
durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel medesimo periodo meno 50 punti base. Il tasso di interesse che ne risulta non può essere, in ogni caso, superiore a meno 100 punti base; e
b)
durante il resto della durata della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale per la durata della relativa OMRLT-III.
2. Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito di ciascuna OMRLT-III dai partecipanti, i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale sono inferiori al livello di riferimento dei prestiti netti, ma i cui prestiti netti idonei durante il secondo periodo di riferimento superano il livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue:
a)
durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso d'interesse è il più basso tra i tassi seguenti: (i) il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali nel corso di tale periodo meno 50 punti base; e (ii) il tasso di interesse calcolato in funzione della deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere, di cui alla lettera b); e
b)
durante il resto della durata della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è inferiore al tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali nel corso della durata della relativa OMRLT-III e non può essere inferiore al tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale per la durata della relativa OMRLT-III, a seconda della deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere.
3. Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito di ciascuna OMRLT-III dai partecipanti i cui prestiti netti idonei, sia durante il periodo di riferimento speciale e sia durante il secondo periodo di riferimento, sono inferiori al livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue:
a)
durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse è il tasso d'interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su tale periodo meno 50 punti base; e
b)
durante il resto della durata della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali per la durata della relativa OMRLT-III.
4. Ulteriori dettagli sui calcoli dei tassi di interesse sono riportati nell’allegato I. Il tasso di interesse definitivo e i dati pertinenti relativi al suo calcolo sono comunicati ai partecipanti in conformità al calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE.
5. Gli interessi sono regolati posticipatamente alla scadenza di ciascuna OMRLT-III o al momento del rimborso anticipato di cui all'articolo 5 bis, secondo il caso.
6. Se, in conseguenza dell'esercizio dei rimedi esperibili dalla BCN in forza delle proprie disposizioni contrattuali o regolamentari, un partecipante è tenuto a rimborsare le consistenze in essere di OMRLT-III prima che l'eventuale deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere e l'eventuale aggiustamento incentivante del tasso di interesse che ne risulta gli siano comunicati, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito di ciascuna OMRLT-III è: (a) per il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso d'interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su tale periodo meno 50 punti base; e (b) per il resto della durata della relativa OMRLT-III, l'aliquota media sull'operazione di rifinanziamento principale per la durata della relativa OMRLT-III fino alla data in cui il rimborso è stato richiesto dalla BCN. Se tale rimborso è richiesto dopo che l'eventuale deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere e l'eventuale aggiustamento incentivante del tasso di interesse che ne risulta, gli sono stati comunicati, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito di ciascuna OMRLT-III è fissato in conformità ai paragrafi da 1 a 3.».
3.
L’articolo 6 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
i dati relativi al (i) secondo periodo di riferimento e, (ii) facoltativamente, al periodo di riferimento speciale, al fine di stabilire i tassi di interesse applicabili (di seguito, la «seconda relazione»).»;
b)
è aggiunto il paragrafo 3 bis:
«3 bis. I partecipanti che intendono avvalersi dei tassi di interesse di cui all'articolo 5, paragrafo 1, esercitano tale facoltà fornendo separatamente, nella seconda relazione, i dati relativi al periodo di riferimento speciale, nonché i risultati della valutazione del revisore relativa a tali dati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, lettera b). Se tali condizioni non sono soddisfatte, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito dai partecipanti è calcolato ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 2 o 3. Non si applicano sanzioni per la mancata trasmissione dei dati relativi al periodo di riferimento speciale e/o ai risultati della rispettiva valutazione del revisore.»;
c)
il primo comma del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Ciascun partecipante si assicura che la qualità dei dati forniti ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 bis sia valutata da un revisore esterno in conformità alle seguenti regole:»;
d)
il primo comma della lettera c) del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«c)
le valutazioni del revisore sono incentrate sui requisiti di cui ai paragrafi 2, 3 bis e 4. In particolare, il revisore:».
4.
All’articolo 7, paragrafo 1, le lettere b), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
«b)
se un partecipante omette di mettere a disposizione della BCN competente i risultati della valutazione del revisore della prima relazione entro il relativo termine indicato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE, il partecipante è tenuto a rimborsare tutte le consistenze in essere prese in prestito nell’ambito delle OMRLT-III il giorno di regolamento della successiva operazione di rifinanziamento principale al tasso di interesse pari al tasso medio sull’operazione di rifinanziamento principale per tutta la durata della relativa OMRLT fino al giorno di regolamento del rimborso, salvo durante il periodo di tasso di interesse speciale, in cui si applica il tasso di interesse medio sull’operazione di rifinanziamento principale su tale periodo meno 50 punti base.
d)
Se un partecipante omette di mettere a disposizione della BCN competente i risultati della valutazione del revisore dei dati relativi al secondo periodo di riferimento nella seconda relazione entro il relativo termine, il tasso di interesse pari al tasso medio sull’operazione di rifinanziamento principale per tutta la durata della relativa OMRLT-III si applica agli importi presi in prestito dal partecipante nell’ambito delle OMRLT-III, salvo durante il periodo di tasso di interesse speciale, in cui si applica il tasso di interesse medio sull’operazione di rifinanziamento principale su tale periodo meno 50 punti base.
e)
Se un partecipante non ottempera altrimenti agli obblighi di cui all’articolo 6, paragrafo 6 o 7, il tasso di interesse pari al tasso medio sull’operazione di rifinanziamento principale per tutta la durata della relativa OMRLT-III si applica agli importi presi in prestito dal partecipante nell’ambito delle OMRLT-III, salvo durante il periodo di tasso di interesse speciale, in cui si applica il tasso di interesse medio sull’operazione di rifinanziamento principale su tale periodo meno 50 punti base.».
5.
Gli allegati I e II sono modificati conformemente all’allegato alla presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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