Art. 3
In vigore dal 24 apr 2020
1. Nel comitato misto delle parti, istituito a norma dell’articolo 11 dell’accordo («comitato misto»), l’Unione è rappresentata dalla Commissione, assistita dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e accompagnata dalle autorità aeronautiche degli Stati membri in qualità di loro rappresentanti.
2. Nel Consiglio di supervisione della certificazione, istituito a norma dell’allegato 1, , dell’accordo, l’Unione è rappresentata dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea assistita dalle autorità aeronautiche degli Stati membri direttamente interessate dall’ordine del giorno di ciascuna riunione.
Storico versioni
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