Art. 2
In vigore dal 3 apr 2020
Entro e non oltre il 30 novembre 2020 gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:
(a)
un elenco delle organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri, di cui all’, paragrafo 1, lettera c);
(b)
informazioni concernenti la natura e i quantitativi delle varie merci ammesse in esenzione dai dazi doganali all’importazione e in esenzione dall’IVA a norma dell’;
(c)
i provvedimenti adottati per garantire l’osservanza degli articoli 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e degli articoli 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE in relazione alle merci che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione.
Storico versioni
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