Art. 1

In vigore dal 2 apr 2020
La decisione 2014/932/PESC è così modificata: 1) all’articolo 2 bis, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) pianificazione, direzione o esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o di atti che costituiscono abusi dei diritti umani, compresi la violenza sessuale nei conflitti armati ovvero il reclutamento o l’impiego di minori nei conflitti armati in violazione del diritto internazionale nello Yemen; o»; 2) all’articolo 2 ter, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) pianificazione, direzione o esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o di atti che costituiscono abusi dei diritti umani, compresi la violenza sessuale nei conflitti armati ovvero il reclutamento o l’impiego di minori nei conflitti armati in violazione del diritto internazionale nello Yemen; o»; 3) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 6 bis In deroga alle misure imposte dalle UNSCR 2140 (2014) e 2216 (2015), purché il comitato per le sanzioni abbia accertato, caso per caso, che è necessaria una deroga per agevolare il lavoro delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni umanitarie nello Yemen o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi di tali risoluzioni, l’autorità competente di uno Stato membro concede l’autorizzazione necessaria.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2020:490:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo