Art. 12

Coordinamento e coerenza

In vigore dal 2 apr 2020
Coordinamento e coerenza 1.   L’RSUE contribuisce all’unità, alla coerenza e all’efficacia dell’azione dell’Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Unione. Deve essere, se del caso, perseguita una collaborazione con gli Stati membri. Le attività dell’RSUE sono coordinate, se del caso, con quelle della Commissione, dell’RSUE per la Bosnia-Erzegovina, dell’RSUE per il Kosovo e delle missioni di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) nella regione, fatte salve le prerogative della Commissione, del capo delegazione dell’RSUE e del capo dell’ufficio dell’RSUE. L’RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni e gli uffici dell’Unione. 2.   L’RSUE collabora strettamente sul campo con i capi delle delegazioni e degli uffici dell’Unione nella regione e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.
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