Art. 11

Partecipazione di Stati terzi

In vigore dal 31 mar 2020
Partecipazione di Stati terzi 1.   Fatta salva l’autonomia decisionale dell’Unione o del quadro istituzionale unico e in base agli orientamenti pertinenti del Consiglio europeo, gli Stati terzi possono essere invitati a partecipare all’operazione. 2.   Il Consiglio autorizza il CPS a invitare gli Stati terzi a offrire un contributo e ad adottare, su raccomandazione del comandante dell’operazione dell’Unione e dell’EUMC, le pertinenti decisioni in merito all’accettazione dei contributi proposti. 3.   Le disposizioni particolareggiate per la partecipazione di Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi a norma dell’articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all’articolo 218 TFUE. Quando l’Unione e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di quest’ultimo alle missioni dell’Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di tale accordo si applicano nell’ambito di EUNAVFOR MED Irini. 4.   Gli Stati terzi che forniscono contributi militari significativi a EUNAVFOR MED Irini hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri che vi partecipano. 5.   Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le pertinenti decisioni sull’istituzione di un comitato dei contributori, qualora Stati terzi forniscano contributi militari significativi.
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Partecipazione di Stati terzi (Art. 11 Decisione (UE) 2020/472) — Testo vigente | Portale Normativo