Art. 2

In vigore dal 30 mar 2020
Ai fini degli articoli 9.20 e 9.23 dell’accordo, qualsiasi modifica o rettifica delle sezioni da A a D e della sezione F degli allegati 9-A e 9-B dell’accordo è approvata dalla Commissione, a nome dell’Unione, previa consultazione del comitato speciale designato dal Consiglio conformemente all’articolo 207, paragrafo 3, del trattato.
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Art. 2 Decisione (UE) 2020/753 — Testo vigente | Portale Normativo