Art. 1

In vigore dal 27 mar 2020
All’articolo 17 della decisione (PESC) 2015/1333, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Le misure di cui all’articolo 8, paragrafo 2, si applicano con riguardo alle voci 14, 15 e 16 dell’allegato II fino al 2 ottobre 2020. 4.   Le misure di cui all’articolo 9, paragrafo 2, si applicano con riguardo alle voci 19, 20 e 21 dell’allegato IV fino al 2 ottobre 2020.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2020:458:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo