Art. 1

In vigore dal 27 mar 2020
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio internazionale dei cereali consiste nell’approvare l’adesione della Repubblica di Serbia alla convenzione sul commercio dei cereali del 1995.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2020:457:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo