Art. 1
Categorie di rischi poco probabili dall’impatto molto elevato
In vigore dal 26 mar 2020
La decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione è così modificata:
1)
l’ è così modificato:
a)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
costi totali stimati delle risorse di rescEU per la costituzione di scorte di materiale medico;»;
b)
sono aggiunte le seguenti lettere f) e g):
«f)
le categorie di rischi poco probabili dall’impatto molto elevato;
g)
i mezzi e le risorse di rescEU istituiti per gestire rischi poco probabili dall’impatto molto elevato.»;
2)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 3 quinquies
Categorie di rischi poco probabili dall’impatto molto elevato
Al fine di istituire i mezzi e le risorse di rescEU necessari per rispondere a rischi poco probabili dall’impatto molto elevato, la Commissione tiene conto dei seguenti elementi:
a)
l’imprevedibilità o il carattere straordinario di una catastrofe;
b)
le dimensioni di una catastrofe, compresi numero elevato di vittime e decessi, e sfollamenti di massa;
c)
il perdurare di una catastrofe;
d)
il grado di complessità di una catastrofe;
e)
il rischio potenziale di gravi perturbazioni del funzionamento del governo nazionale, compresa la prestazione di servizi sociali, ambientali, economici e sanitari o l’interruzione dell’infrastruttura critica di cui all’, lettera a), della direttiva 2008/114/CE del Consiglio (*1);
f)
la ripartizione geografica, considerando anche gli impatti che si possono estendere oltre le frontiere;
g)
altri fattori quali l’attivazione completa dei dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi (IPCR) del Consiglio o l’invocazione della clausola di solidarietà ai sensi dell’articolo 222 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Articolo 3 sexies
Mezzi e risorse rescEU istituiti per gestire rischi poco probabili dall’impatto molto elevato
1. Sono istituiti mezzi e risorse corrispondenti ad eventi caratterizzati da almeno due delle categorie di cui all’articolo 3 quinquies, con l’obiettivo di rispondere a rischi poco probabili dall’impatto molto elevato.
2. Per ogni mezzo e risorsa di rescEU ai sensi dell’, paragrafo 2, la Commissione valuta la possibilità di istituire il mezzo o la risorsa per rispondere a rischi poco probabili dall’impatto molto elevato.
3. I mezzi e le risorse di rescEU di cui all’, paragrafo 2, lettere c), d), e) e f), sono istituiti allo scopo di gestire i rischi poco probabili dall’impatto molto elevato. L’assistenza finanziaria dell’Unione copre tutti i costi necessari per assicurare la disponibilità e la possibilità di mobilitare detti mezzi e risorse a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, della decisione n. 1313/2013/UE.
4. In caso di mobilitazione di mezzi e risorse di rescEU di cui all’, paragrafo 2, lettere c), d), e) e f), nell’ambito del meccanismo unionale, l’assistenza finanziaria dell’Unione copre il 100 % dei costi operativi, conformemente all’articolo 23, paragrafo 4 ter, della decisione n. 1313/2013/UE.
(*1) Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).»
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Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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