Art. 2
In vigore dal 23 mar 2020
La presente decisione si applica per un periodo di un mese a decorrere dalla data di adozione.
Qualora le circostanze eccezionali continuino a giustificarla, il Consiglio può prorogare la presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2020:430:oj#art-2