Art. 1
Costi totali stimati delle risorse di rescEU per la costituzione di scorte di materiale medico
In vigore dal 19 mar 2020
La decisione di esecuzione (UE) 2019/570 è così modificata:
1.
l’ è così modificato:
—
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
costi totali stimati per le risorse di rescEU in materia di squadre mediche di emergenza (EMT) di tipo 3;»
—
è aggiunta la seguente lettera e):
«e)
costi totali stimati delle risorse di rescEU per la costituzione di scorte di materiale medico.»;
2.
l’ è così modificato:
a)
al paragrafo 1, il terzo trattino è sostituito dal seguente:
«—
risorse per squadre mediche di emergenza,»;
b)
al paragrafo 1 è aggiunto il seguente trattino:
«—
risorse per la costituzione di scorte di materiale medico.»;
c)
al paragrafo 2, la lettera e) è così modificata:
«e)
squadre mediche di emergenza (EMT) di tipo 3: trattamento dei pazienti trasferiti;»
d)
al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera f):
«f)
costituzione di scorte di contromisure mediche o dispositivi di protezione individuale volti a combattere gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero di cui alla decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
(*1) Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).»;"
3.
è inserito il seguente articolo 3 quater:
«Articolo 3 quater
Costi totali stimati delle risorse di rescEU per la costituzione di scorte di materiale medico
1. Nel calcolo dei costi totali stimati per la costituzione di scorte di materiale medico facenti parte delle risorse di rescEU si tiene conto di tutte le categorie di costi di cui all’allegato I bis della decisione n. 1313/2013/UE.
2. Dei costi totali stimati delle risorse di rescEU per la costituzione di scorte di materiale medico, i costi dei dispositivi sono calcolati sulla base dei prezzi di mercato nel momento in cui le risorse sono acquistate, affittate o noleggiate conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, della decisione n. 1313/2013/UE.
Quando acquistano, affittano o noleggiano risorse di rescEU, gli Stati membri forniscono alla Commissione le prove documentali dei prezzi reali di mercato, oppure prove equivalenti qualora non vi siano prezzi di mercato di alcuni componenti di tali risorse.
3. Le categorie dei costi totali stimati delle risorse di rescEU per la costituzione di scorte di materiale medico di cui all’allegato I bis della decisione n. 1313/2013/UE, punti da 2 a 8, sono calcolate almeno una volta nel corso del periodo di ciascun quadro finanziario pluriennale, tenendo conto delle informazioni di cui dispone la Commissione, compresa l’inflazione. Il calcolo dei costi totali stimati è utilizzato dalla Commissione per fornire un’assistenza finanziaria annua.
4. I costi totali stimati di cui ai paragrafi 2 e 3 sono calcolati quando almeno uno Stato membro esprime interesse per l’acquisto, l’affitto o il noleggio di risorse di rescEU per la costituzione di scorte di materiale medico.»;
4.
l’allegato è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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