Art. 1
In vigore dal 6 mar 2020
1. Entro il 1o aprile 2020 gli Stati membri elaborano la versione aggiornata delle pagine informative su Internet affinché siano accessibili agli altri Stati membri e al pubblico per via elettronica:
a)
le intenzioni di avvalersi della deroga di cui all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 90/428/CEE e le relative motivazioni;
b)
i criteri con cui sono distribuiti i fondi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 90/428/CEE.
2. Le pagine informative su Internet di cui al paragrafo 1 sono elaborate conformemente ai formati tipo indicati rispettivamente negli allegati I e II e nel rispetto delle istruzioni figuranti nell’allegato III.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’indirizzo Internet delle proprie pagine informative.
4. Gli Stati membri garantiscono che le informazioni di cui al paragrafo 1, punti a) e b) vengano aggiornate:
a)
almeno una volta all’anno, prima del 31 dicembre, per quanto riguarda i concorsi equestri e le manifestazioni, che rientrano nella deroga di cui all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 90/428/CEE, e che devono essere organizzati nell’anno successivo;
b)
qualora cambino i criteri con cui sono distribuiti i fondi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 90/428/CEE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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