Art. 2

In vigore dal 28 feb 2020
1.   La presente decisione si applica a decorrere dal 2 marzo 2021. 2.   In deroga al paragrafo 1, dal 2 marzo 2020 al 1o luglio 2020 gli Stati membri applicano la presunzione di conformità di cui all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 98/79/CE, per tutti i dispositivi medico-diagnostici in vitro conformi a una qualsiasi delle seguenti opzioni: a) le specifiche tecniche comuni stabilite nella decisione 2002/364/CE, come modificata dalla decisione 2011/869/UE della Commissione (4); b) le specifiche tecniche comuni stabilite nella decisione 2002/364/CE, come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1244 della Commissione (5); c) le specifiche tecniche comuni stabilite nella decisione 2002/364/CE, come modificata dalla presente decisione. 3.   In deroga al paragrafo 1, dal 2 luglio 2020 al 1° marzo 2021 gli Stati membri applicano la presunzione di conformità di cui all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 98/79/CE, per tutti i dispositivi medico-diagnostici in vitro conformi a una delle seguenti opzioni: a) le specifiche tecniche comuni stabilite nella decisione 2002/364/CE, come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1244; b) le specifiche tecniche comuni stabilite nella decisione 2002/364/CE, come modificata dalla presente decisione.
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Art. 2 Decisione (UE) 2020/350 — Testo vigente | Portale Normativo