Art. 3

In vigore dal 25 feb 2020
I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo «Regno Unito» e conformemente alle direttive contenute nell’addendum, fatte salve eventuali direttive che il Consiglio può in seguito impartire alla Commissione.
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Art. 3 Decisione (UE) 2020/266 — Testo vigente | Portale Normativo