Art. 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

In vigore dal 25 feb 2020
La decisione 2018/904/PESC è così modificata: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Rappresentante speciale dell’Unione europea Il mandato del sig. Peter BURIAN quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per l’Asia centrale è prorogato fino al 28 febbraio 2021. Il Consiglio può decidere che il mandato dell’RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza (AR).»; 2) all’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: «L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o marzo 2020 al 28 febbraio 2021 è pari a 1 170 000 EUR.»; 3) all’articolo 14 è aggiunto il seguente comma: «La relazione finale ed esauriente sull’esecuzione del mandato dell’RSUE deve essere presentata entro il 30 novembre 2020.».
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Rappresentante speciale dell’Unione europea (Art. 1 Decisione (UE) 2020/252) — Testo vigente | Portale Normativo