Art. 1
In vigore dal 24 feb 2020
1. Il finanziamento pubblico che la Romania ha fornito nel periodo 2007-2009 al gestore aeroportuale per lo sviluppo del terminal non Schengen, il miglioramento della pista di rullaggio e l’ampliamento del piazzale e i dispositivi di illuminazione, per un importo pari a 29 194 600 RON, costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. È stato attuato in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
2. L’aiuto di Stato di cui al paragrafo 1 è compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Storico versioni
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