Art. 5
In vigore dal 24 feb 2020
1) Il recupero dell’aiuto di cui all’ è immediato ed effettivo e lascia impregiudicate le eventuali adeguate misure che la Romania potrà adottare per adempiere agli obblighi che le incombono in virtù del trattato Euratom, purché tali misure siano proporzionate, ragionevoli e limitate nel tempo.
2) La Romania garantisce l’esecuzione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della notifica.
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