Art. 1
In vigore dal 20 feb 2020
1. In un’ottica di partenariato e per consentire alle parti di valutare l’impatto dell’accordo sotto forma di scambio di lettere nel corso della sua applicazione in un’ottica di sviluppo sostenibile, l’Unione europea e il Regno del Marocco hanno convenuto di scambiarsi informazioni nel quadro del comitato di associazione su base annuale.
2. L’Unione europea e il Regno del Marocco scambiano i dati ritenuti pertinenti nei principali settori d’attività interessati, oltre a informazioni statistiche, economiche, sociali e ambientali, in particolare in merito ai benefici dell’accordo sotto forma di scambio di lettere per le popolazioni interessate e allo sfruttamento delle risorse naturali dei territori interessati. Un elenco delle informazioni pertinenti è contenuto nell’allegato della presente decisione.
Tale scambio avrà luogo tramite una comunicazione scritta inviata in anticipo, entro la fine di marzo di ogni anno; tale comunicazione può essere seguita da richieste di chiarimenti e da domande aggiuntive sulle tematiche oggetto della presente decisione. Le risposte saranno fornite entro la fine di giugno di ogni anno.
3. È stato inoltre convenuto tra le parti, in un’ottica di partenariato e al fine di consentire alle stesse di valutare l’impatto dell’accordo sotto forma di scambio di lettere, che il Regno del Marocco potrà chiedere all’Unione europea informazioni sulla produzione e sul commercio di specifiche categorie di prodotti di particolare interesse per il Regno del Marocco, sulla base dei sistemi di informazione già esistenti.
A tal fine il Regno del Marocco trasmetterà la propria richiesta per iscritto all’Unione europea entro la fine del mese di marzo di ogni anno; tale comunicazione può essere seguita da richieste di chiarimenti e da domande aggiuntive. Le risposte verranno fornite entro la fine di giugno di ogni anno.
4. Le Parti prenderanno atto di questi scambi nel quadro del comitato di associazione una volta all’anno.
5. Il verbale contenente le conclusioni del comitato di associazione deve essere approvato dalle parti entro il mese che segue la riunione.
Storico versioni
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