Art. 2

In vigore dal 17 feb 2020
1.   Ai fini dell’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo di partenariato interinale tra l’Unione e le Isole Salomone, il Presidente del Consiglio, a nome dell’Unione, procede alla notifica di cui all’articolo 76, paragrafo 3, dell’accordo di partenariato interinale. 2.   L’Unione e le Isole Salomone applicano l’accordo di partenariato interinale a titolo provvisorio trascorsi 10 giorni dalla data in cui si sono notificate per iscritto l’espletamento delle procedure necessarie a tal fine a norma del paragrafo 1.
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