Art. 1
In vigore dal 17 feb 2020
La decisione 2011/101/PESC è così modificata:
1)
il titolo è sostituito dal seguente:
"Decisione 2011/101/PESC del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe";
2)
l’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
2. La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2021.
3. Le misure di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui si applicano alle persone elencate nell’allegato II, sono sospese fino al 20 febbraio 2021.
4. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;
3)
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione;
4)
l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2020:215:oj#art-1