Art. 2
In vigore dal 12 feb 2020
La Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, l’Ungheria, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.
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