Art. 3

Certificazione dei risparmi di CO2

In vigore dal 6 feb 2020
Certificazione dei risparmi di CO2 1.   L’autorità di omologazione si assicura che i risparmi di CO2 ottenuti grazie all’uso della tecnologia innovativa siano stati determinati applicando il metodo di cui all’allegato. 2.   Se un costruttore richiede la certificazione dei risparmi di CO2 derivanti dall’uso della tecnologia di diversi alternatori efficienti a 12 Volt in relazione a una versione di un veicolo, l’autorità di omologazione determina quale degli alternatori efficienti a 12 Volt sottoposti a prova genera i risparmi di CO2 più bassi. Tale valore è utilizzato ai fini del paragrafo 3. 3.   L’autorità di omologazione registra nella pertinente documentazione di omologazione i risparmi di CO2 certificati determinati conformemente al paragrafo 1 o 2 e il codice dell’eco-innovazione di cui all’, paragrafo 1. 4.   L’autorità di omologazione registra tutti gli elementi considerati ai fini della certificazione in una relazione di prova che accompagna la relazione di verifica di cui all’, paragrafo 2, e che insieme a questa viene conservata, e su richiesta mette tali informazioni a disposizione della Commissione. 5.   L’autorità di omologazione certifica i risparmi di CO2 solo se ritiene che la tecnologia impiegata nell’alternatore efficiente a 12 Volt, o negli alternatori, soddisfa le condizioni di cui all’ e se il risparmio di CO2 ottenuto è pari a 0,5 g CO2/km o superiore, come specificato all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, nel caso delle autovetture o del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 nel caso dei veicoli commerciali leggeri.
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