Art. 1
In vigore dal 6 feb 2020
La decisione 2010/231/PESC è così modificata:
1)
l’ è così modificato:
i)
i paragrafi 3, 4 e 4 bis sono sostituiti dai seguenti:
«3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano:
a)
alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari, al solo scopo di sostenere il personale delle Nazioni Unite o dell’utilizzo da parte di tale personale, inclusa la missione di assistenza delle Nazioni Unite in Somalia (UNSOM);
b)
alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari, al solo scopo di sostenere la missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM) o dell’utilizzo da parte di tale missione;
c)
alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari, al solo scopo di sostenere i partner strategici dell’AMISOM o dell’utilizzo da parte di tali partner, operanti unicamente nell’ambito del concetto strategico dell’Unione africana (UA) del 5 gennaio 2012 (o successivi concetti strategici dell’UA), e in cooperazione e coordinamento con l’AMISOM;
d)
alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari, al solo scopo di sostenere la missione di formazione dell’Unione europea (EUTM) in Somalia o dell’utilizzo da parte di tale missione;
e)
alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, al solo scopo di essere utilizzati dagli Stati membri o da organizzazioni internazionali, regionali e subregionali che intraprendono misure per reprimere gli atti di pirateria e le rapine a mano armata in mare al largo delle coste somale, su richiesta del governo federale della Somalia, notificata al segretario generale, e a condizione che qualsiasi misura intrapresa sia conforme alle norme applicabili del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani;
f)
alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari, destinati unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza nazionali somale o delle istituzioni somale nel settore della sicurezza diverse da quelle del governo federale della Somalia, allo scopo di garantire la sicurezza del popolo somalo. La fornitura degli articoli di cui agli allegati II e III e la prestazione di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari sono oggetto dei pertinenti requisiti di approvazione o notifica come segue:
i)
la fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo di cui all’allegato II, destinati unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza nazionali somale o delle istituzioni somale nel settore della sicurezza diverse da quelle del governo federale della Somalia allo scopo di garantire la sicurezza del popolo somalo, sono oggetto dell’approvazione preventiva, caso per caso, da parte del comitato delle sanzioni conformemente ai paragrafi 4 bis e 4 ter;
ii)
la fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo di cui all’allegato III e la fornitura di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari, destinati unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza nazionali somale, allo scopo di garantire la sicurezza del popolo somalo, sono oggetto di una notifica preventiva al comitato delle sanzioni conformemente ai paragrafi 4 e 4 ter;
iii)
la fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo di cui all’allegato III e la fornitura di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari da parte degli Stati membri o di organizzazioni internazionali, regionali e subregionali, destinati unicamente allo sviluppo delle istituzioni somale nel settore della sicurezza diverse da quelle del governo federale della Somalia sono oggetto di una notifica preventiva al comitato delle sanzioni conformemente al paragrafo 4 ter e possono essere effettuate in assenza di decisione negativa del comitato delle sanzioni entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento di tale notifica;
g)
alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nella Somalia da personale delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione e da operatori umanitari o dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale;
h)
alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo, notificati al comitato delle sanzioni con cinque giorni lavorativi di anticipo, e soltanto per sua informazione, da parte del fornitore, sia esso uno Stato membro o un’organizzazione internazionale, regionale o subregionale.
4. Il governo federale della Somalia ha la responsabilità principale di notificare al comitato delle sanzioni, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, ogni eventuale consegna di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo di cui all’ allegato III, nonché la fornitura di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari, alle forze di sicurezza nazionali somale, conformemente al paragrafo 3, lettera f), punto ii), del presente articolo. In alternativa, gli Stati membri che forniscono alle forze di sicurezza nazionali somale armamenti e materiale connesso o consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari possono darne notifica al comitato delle sanzioni con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, informandone l’organismo nazionale di coordinamento appropriato all’interno del governo federale della Somalia e fornendo a quest’ultimo, se del caso, sostegno tecnico per quanto riguarda le procedure di notifica, ai sensi dei paragrafi 13 e 14 dell’UNSCR 2498 (2019). Le notifiche contengono gli estremi del fabbricante e del fornitore di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, una descrizione degli armamenti e delle munizioni, incluso il tipo, il calibro e la quantità, la data e il luogo di consegna proposti, e tutte le pertinenti informazioni concernenti la prevista unità destinataria delle forze di sicurezza nazionali somale, o il luogo di stoccaggio previsto.
4 bis. Il governo federale della Somalia ha la responsabilità principale di chiedere l’approvazione preventiva da parte del comitato delle sanzioni per ogni eventuale consegna di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo di cui all’allegato II alle forze di sicurezza nazionali somale, conformemente al paragrafo 3, lettera f), punto ii), del presente articolo. In alternativa, gli Stati membri possono chiedere l’approvazione preventiva del comitato delle sanzioni, informando della richiesta di approvazione l’organismo nazionale di coordinamento appropriato all’interno del governo federale della Somalia, e fornendo a quest’ultimo, se del caso, sostegno tecnico per quanto riguarda le procedure di notifica, conformemente ai paragrafi 13 e 14 dell’UNSCR 2498 (2019).
Le richieste di approvazione contengono gli estremi del fabbricante e del fornitore di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, una descrizione degli armamenti e delle munizioni, incluso il tipo, il calibro e la quantità, la data e il luogo di consegna proposti, e tutte le pertinenti informazioni concernenti la prevista unità destinataria delle forze di sicurezza nazionali somale, o il luogo di stoccaggio previsto.»;
ii)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«4 ter. Gli Stati membri chiedono l’approvazione del comitato delle sanzioni o lo informano, a seconda dei casi, della consegna di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo di cui agli allegati II e III, nonché della fornitura di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari, alle istituzioni somale nel settore della sicurezza diverse da quelle del governo federale della Somalia ai sensi del paragrafo 3, lettera f), punto i), e del paragrafo 3, lettera f), punto iii), e informano parallelamente il governo federale della Somalia con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo.»;
iii)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Sono vietati la fornitura, la rivendita, il trasferimento o la messa a disposizione di qualsiasi arma o equipaggiamento militare, venduti o forniti unicamente per lo sviluppo delle forze di sicurezza nazionali somale, o delle istituzioni somale nel settore della sicurezza diverse da quelle del governo federale della Somalia, a qualsiasi persona o entità che non presti servizio presso le forze di sicurezza nazionali somale o le istituzioni somale nel settore della sicurezza a cui erano venduti o forniti originariamente oppure allo Stato membro o all’organizzazione internazionale, regionale o subregionale che effettua la vendita o la fornitura.»;
2)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 1 quater
1. Fatto salvo l’, paragrafo 3, sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento, diretti o indiretti, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dal territorio degli Stati membri, alla Somalia di componenti di ordigni esplosivi improvvisati che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE e sono riportati nell’allegato IV della presente decisione, siano questi originari o meno dei loro territori.
2. La fornitura, la vendita o il trasferimento, diretti o indiretti, alla Somalia di altri componenti di ordigni esplosivi improvvisati che figurano nell’allegato V della presente decisione sono soggetti all’autorizzazione preventiva delle autorità competenti degli Stati membri. Queste ultime non concedono tale autorizzazione se esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che tali articoli saranno utilizzati, o vi è un rischio notevole che possano essere utilizzati, nella fabbricazione di ordigni esplosivi improvvisati in Somalia.
3. Gli Stati membri informano il comitato delle sanzioni in merito alla vendita, alla fornitura o al trasferimento degli articoli di cui al paragrafo 2 entro 15 giorni lavorativi dalla vendita, dalla fornitura o dal trasferimento. Le notifiche contengono tutte le informazioni pertinenti, tra cui l’utilizzo finale degli articoli, l’utilizzatore finale, le specifiche tecniche e la quantità degli articoli da spedire. Garantiscono che il governo federale della Somalia e gli Stati membri federali della Somalia ricevano un’adeguata assistenza finanziaria e tecnica per stabilire adeguate garanzie riguardo allo stoccaggio e alla distribuzione dei materiali.
4. Gli Stati membri promuovono l’esercizio della vigilanza, da parte delle persone fisiche e giuridiche soggette alla loro giurisdizione, riguardo alla fornitura, la vendita o il trasferimento, diretti o indiretti, alla Somalia di precursori e materiali esplosivi che possono essere utilizzati per la fabbricazione di ordigni esplosivi improvvisati, diversi dagli articoli elencati negli allegati IV e V della presente decisione. Gli Stati membri tengono un registro delle operazioni di cui sono al corrente per quanto riguarda eventuali acquisti sospetti o richieste di informazioni concernenti tali articoli da parte di persone fisiche o giuridiche in Somalia e condividono tali informazioni con il governo federale della Somalia, il comitato delle sanzioni e il gruppo di esperti sulla Somalia.»;
(3)
l’allegato II è sostituito dall’allegato I della presente decisione.
4)
è aggiunto l’allegato III, il cui testo figura nell’allegato II della presente decisione;
5)
è aggiunto l’allegato IV, il cui testo figura nell’allegato III della presente decisione;
6)
è aggiunto l’allegato V, il cui testo figura nell’allegato IV della presente decisione.
Storico versioni
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